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Requisiti

Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana ETS

Estratto e sintesi operativa del Regolamento: accesso, obblighi, mantenimento e perdita dell’alloggio

Estratto riassuntivo ad uso pratico: non sostituisce né esaurisce il testo integrale del Regolamento, disponibile in sede e sul sito dell’Ente.

1. Come si accede all’alloggio

L’assegnazione non è una prestazione assistenziale permanente né un intervento d’urgenza: l’Ente non gestisce emergenze abitative e non prevede assegnazioni a canone nullo. È uno strumento con cui l’Ente sostiene, per un periodo definito, chi si trova in un’effettiva condizione di bisogno abitativo, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio.

La domanda si presenta su Mod. RA.26 (disponibile in sede e sul sito enteliberazione.it), corredata di tutta la documentazione richiesta; senza di essa la domanda è improcedibile.

  • Requisiti soggettivi — cittadinanza italiana/UE o soggiorno regolare; reddito lecito e documentabile entro i limiti previsti dal Regolamento; nessuna proprietà, usufrutto o altro diritto reale su un alloggio adeguato al proprio nucleo.
  • Requisiti economici — reddito ISEE/DSU sufficiente a sostenere insieme le spese quotidiane, le spese accessorie e il canone (almeno il minimo di tabella), entro i tetti massimi indicati sotto (Sez. II, artt. 10 e 14); si considerano anche il patrimonio mobiliare e quello immobiliare.
  • Condizione di bisogno — situazione economica, patrimoniale, sociale e abitativa del nucleo, valutata dal Consiglio di Amministrazione. Sono previsti nuclei fino a 6 persone.
  • Iter — la richiesta è esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera l’assegnazione (la Commissione Assegnazione Alloggi ha funzione solo consultiva, con parere non vincolante). Il richiedente non può scegliere l’alloggio, il piano o la zona. L’assegnazione produce effetto solo con la sottoscrizione del contratto di locazione: prima di allora non sorge alcun diritto.

Nucleo familiare

Tipologia / canone minimo

Canone massimo

Soglia max. reddito annuo lordo

1 persona

1 camera — € 180

€ 620

  € 24.000

2 persone

1–2 camere — € 180/220

€ 620/720

  € 37.500

3 o 4 persone

2–3 camere — € 220/295

€ 720/750

  € 39.000

5 o 6 persone

3 camere — € 295

€ 750

  € 49.400

*Tetti massimi per stabili ordinari; per gli stabili costruiti dopo il 1995 i limiti sono più alti (€ 28.000–62.000 secondo il nucleo, Sez. II, art. 14).

2. Obblighi dell’assegnatario durante la locazione

Con la firma del contratto si apre un rapporto di collaborazione che l’Ente fonda su correttezza e reciproco rispetto. Il mancato rispetto di questi obblighi è la causa più frequente dei provvedimenti descritti al punto 4.

  • Usare l’alloggio esclusivamente come abitazione principale del nucleo familiare indicato nel contratto, senza ospitarvi stabilmente altre persone.
  • Pagare puntualmente canone, spese accessorie e ogni altro importo dovuto: il mancato pagamento costituisce grave inadempimento contrattuale (v. punto 4).
  • Versare, alla stipula, un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone; gli interessi legali maturati sono accreditati ogni anno in riduzione del canone, e il deposito è restituito a fine locazione, salvo compensazione con quanto dovuto.
  • Custodire l’immobile con la diligenza richiesta dalla legge e segnalare tempestivamente all’Ente guasti o necessità di manutenzione: la sola segnalazione non costituisce addebito, ma la sua omissione sì.
  • Non sublocare, cedere il contratto o concedere l’alloggio in comodato, né ospitare stabilmente terzi, senza autorizzazione scritta dell’Ente.
  • Non mutare la destinazione d’uso dell’immobile e non compromettere il pacifico godimento degli altri assegnatari o delle parti comuni.
  • Rispettare le "Norme per l’uso degli alloggi, delle parti comuni e delle aree esterne", consegnate con la domanda e parte integrante del contratto.
  • Comunicare all’Ente, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione rilevante (nucleo, reddito, patrimonio, residenza, ricoveri, decessi): l’omissione comporta la risoluzione immediata del contratto (art. 1456 c.c.).
  • Collaborare alle verifiche periodiche, fornendo la documentazione richiesta entro i termini assegnati.

3. Come si mantiene l’alloggio

Il possesso dei requisiti deve permanere per l’intera durata del contratto. L’assegnazione iniziale non esclude quindi una revisione o una decadenza in corso di rapporto. L’interessato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente ogni circostanza idonea ad incidere sul permanere dei requisiti.

  • Su richiesta occorre fornire, nei termini assegnati: ISEE aggiornato, DSU, dichiarazioni dei redditi, Certificazioni Uniche, documentazione bancaria, anagrafica e sanitaria.
  • Gli esiti possibili sono: conferma dell’assegnazione; richiesta di integrazioni; diffida a regolarizzare entro un termine breve; obbligo di stipulare un nuovo contratto, entro 30 giorni, se sono mutati (ma non del tutto venuti meno) i requisiti; revoca dell’assegnazione se i requisiti sono venuti meno integralmente.

4. Come si perde l’alloggio

Comportano in particolare la perdita dell’alloggio:

  • Dichiarazioni false o mendaci, rese in sede di domanda o di verifica: esclusione dalla procedura e possibile segnalazione alle Autorità competenti.
  • Mancata comunicazione, entro 30 giorni, delle variazioni rilevanti (v. punto 2).
  • Morosità: il mancato pagamento del canone o di altri importi dovuti legittima l’Ente ad agire legalmente per il recupero dell’immobile e del credito; tutte le spese legali restano a carico dell’assegnatario.
  • Sublocazione, cessione del contratto o ospitalità non autorizzata di terzi: risoluzione per grave inadempimento contrattuale.
  • Danni intenzionali o gravemente colposi, uso improprio dell’alloggio, incuria manutentiva reiterata accertata tecnicamente.
  • Perdita accertata e non regolarizzata dei requisiti economici, soggettivi o della condizione di bisogno, dopo diffida e termine per rimediare.
  • Domanda di nuova assegnazione mancante, tardiva o incompleta alla scadenza del contratto (v. punto 5).

5. Durata del contratto e permanenza nel tempo

Il contratto di locazione a canone concordato dura 3 anni, con proroga di diritto per ulteriori 2 (formula 3+2, complessivamente un quinquennio). Allo scadere di questo periodo — oppure in caso di risoluzione anticipata per mutamento dei requisiti — il contratto cessa definitivamente ad ogni effetto di legge e non è previsto alcun rinnovo automatico.

ATTENZIONE — la "richiesta di riassegnazione" è, a tutti gli effetti, una nuova domanda, da avviare di persona presso la segreteria dell’Ente.

Alla scadenza del quinquennio (3+2 anni), l’assegnatario non potrà rinnovare il contratto esistente ma dovrà presentare una domanda ex novo (Mod. RA.26), con conseguente verifica da zero dei requisiti soggettivi, economici e la condizione di bisogno, esattamente come per un primo richiedente. Non è garantita la riconferma, né l’assegnazione dello stesso alloggio già occupato.

La finestra di presentazione, completa di tutta la documentazione prevista, è non prima di nove mesi e non oltre, tassativamente, sei mesi prima della scadenza del contratto in corso (Sez. II, art. 19). Una domanda presentata al difuori di questa finestra — troppo presto o anche di un solo giorno troppo tardi — così come una domanda priva della documentazione richiesta, è irricevibile e non viene esaminata nel merito.

La ripresentazione avviene in presenza presso la segreteria dell’Ente: si invita perentoriamente a fissare subito un appuntamento in Segreteria, non appena si apre la finestra dei nove mesi, per ritirare il Mod. RA.26 e avere così tutto il tempo necessario per preparare la domanda completa entro il termine dei sei mesi. L’Ente comunica l’esito solo alle domande complete e tempestive, entro 60 giorni dal ricevimento.

 

  • Non è ammessa alcuna nuova assegnazione a chi non ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali del rapporto precedente, o mantenga qualsiasi esposizione debitoria (anche solo per spese legali) verso l’Ente.
  • Se concessa, la nuova assegnazione dà luogo a un secondo contratto di durata massima di 5 anni, al termine del quale l’alloggio dovrà comunque essere riconsegnato: non è prevista una terza assegnazione.
  • Norma transitoria, applicabile una sola volta per nucleo: chi, per effetto del nuovo Regolamento, perde requisiti che possedeva sotto il testo precedente può ottenere un contratto transitorio di massimo 18 mesi (non rinnovabile, al canone massimo di fascia) per reperire una soluzione abitativa alternativa.