STATUTO
CAPO I
Denominazione, sede, durata, scopo, attività dell'Ente
ART. 1) - Promossa dal Comitato istituito con Decreto 18 febbraio 1946 dal Prefetto di Treviso, con le erogazioni all'uopo fatte, è istituita la Fondazione denominata "Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana", dotata di personalità giuridica privata ai sensi del codice civile in virtù del riconoscimento ad Ente Morale operato dal decreto del Capo dello Stato n. 744 del 28 aprile 1947.
ART. 2) - La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.
A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "ENTE PROVINCIALE DELLA LIBERAZIONE DELLA MARCA TREVIGIANA ETS".
Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà inserito nella denomina-zione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 3) - La Fondazione ha sede in Treviso (TV), Via della Liberazione n. 24.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La Fondazione ha durata illimitata.
ART. 4) - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari mediante l'attribuzione di alloggi di tipo economico popolare con canoni agevolati e, precisamente, l'attività di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:
- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
La Fondazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art. 6, D.Lgs. n. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
CAPO II
Organi della Fondazione: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vi-ce - Presidente, Segretario e Organo di Controllo
ART. 5) - La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto come segue:
I poteri di rappresentanza attribuiti ai componenti degli organi sociali e le eventuali limitazioni devono risultare da apposita iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 6) - Possono essere nominati a membri del Consiglio coloro i quali abbiano i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere Comunale.
ART. 7) - Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
ART. 8) - Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica cinque anni e si rin-novano integralmente alla scadenza di tale periodo; essi possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Coloro che nel corso del quinquennio surrogano cariche rimaste straordinariamente vacanti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico dei rispettivi predecessori.
ART. 9) - Il Consiglio si riunisce ogni bimestre, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando due Consiglieri ne facciano domanda scritta, in-dicando gli oggetti da trattare. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro otto giorni.
Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data stabilita mediante comunicazione scritta, da inviarsi per posta e/o fax e/o per posta elettronica o con altro mezzo che ne garantisca la ricezione, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
Sono valide le sedute costituite senza formale convocazione, purché costituite in forma totalitaria. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alle discussioni degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti pos-sano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Le riunioni del Consiglio tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
ART. 10) - Decadono dalla carica i Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute del Consiglio.
ART. 11)- Il Consiglio delibera sulle materie di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente e, in genere, su tutti gli oggetti che sono propri dell'Ente medesimo. Non sono delegabili le materie relative ai rapporti di lavoro ed in particolare quelle relative alle retribuzioni del personale, nonché quelle relative alla destinazione degli alloggi.
ART. 12) - Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'organizzazione dei servizi, nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria. In dipendenza di esigenze straordinarie o aventi carattere di precarietà, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario del Consiglio, potrà deliberare l'assunzione di personale a tempo determinato, fissandone, di volta in volta, le condizioni e comunque entro i limiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 13)- Il Consiglio, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta un regolamento interno per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni e delle attività. In particolare nel regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione degli alloggi.
ART. 14)- Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti l'argomento viene presentato nella seduta successiva e in ipotesi di urgenza vi provvede il Presidente salvo ratifica consiliare entro sessanta giorni.
ART. 15) - Per gli atti di acquisto, vendita, permuta, accensione di mutui, concessione, cancellazione e riduzione di ipoteche, approvazione del preventi-vo e consuntivo annuale, come altresì delle retribuzioni del personale e del re-golamento per l'esecuzione del presente statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
ART. 16) - Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vi-ce-Presidente ed il Segretario i quali compongono, con il Segretario Amministrativo con funzioni di consulente, l'Ufficio di presidenza.
ART. 17)- Il Presidente:
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento nella trattazione degli affari della Fondazione.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione:
ART. 18)- L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) a 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dalla Camera di Commercio e Industria che provvede alla sua nomina.
All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi, ossia sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. In alternativa, la Camera di Commercio e Industria avrà comunque la facoltà di nominare un revisore esterno o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
CAPO III
Patrimonio - Esercizio finanziario - Libri della Fondazione
ART. 19) - Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è composto:
Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del fondo di gestione costituito:
Tutte le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
ART. 20) - L'esercizio finanziario ha inizio l'l (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di amministrazione può approvare, entro la fine del mese di no-vembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.
Entro il 30 (trenta) aprile successivo approva il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 e.e..
Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del CTS, la Fondazione dovrà approvare e pubblicare annualmente il bilancio sociale, con le modalità previste dallo stesso art. 14.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
ART. 21)- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto.
ART. 22) - Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La destinazione dell'avanzo di gestione sarà stabilita alla chiusura di ogni esercizio con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 23) - Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:
Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Segretario e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.
CAPO IV
Scioglimento ed Estinzione
ART. 24) - Lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di controllo.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.
CAPO V
Disposizioni finali
ART. 25) - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le dispo-sizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
ART. 26) - Le modificazioni del presente Statuto devono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e debitamente approvate.