Statuto - Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana

Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana - onlus
"... concorrere efficacemente alle ricostruzioni edilizie in Provincia di Treviso per abitazioni igieniche e popolari a vantaggio delle classi che ne abbisognano in conseguenza delle enormi distruzioni di guerra e di assicurare anche in avvenire la continuità di nuove costruzioni ad uso abitativo."
Treviso, 5 luglio 1946


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STATUTO


CAPO I
Denominazione, scopo, attività dell’Ente

ART. 1) – Promossa dal Comitato istituito con Decreto 18 febbraio 1946 dal Prefetto di Treviso, con le erogazioni all’uopo fatte, è istituita la Fondazione denominata “Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana“, dotata di personalità giuridica privata ai sensi del codice civile in virtù del riconoscimento ad Ente Morale operato dal decreto del Capo dello Stato n. 744 del 28 aprile 1947.

ART. 2) – In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico devono essere utilizzati la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero l’acronimo “ONLUS”.
A decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore l’acronimo onlus di cui al D.Lgs. 460/1997 sarà sostituito dalla locuzione “ente del Terzo settore” ovvero dall’acronimo “ETS” di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART. 3) – L’Ente ha sede legale in Treviso e operatività nell’ambito della Regione del Veneto.

ART. 4) – La Fondazione Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana-ETS esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, la Fondazione persegue tali finalità creando condizioni favorevoli alla soluzione del problema della casa per le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari mediante l’attribuzione di alloggi di tipo economico popolare con canoni agevolati, attività considerata di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera q), D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall’art. 6, D.Lgs. 117/2017.

CAPO II
Organi della Fondazione

ART. 5) – La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto come segue:
a) tre membri nominati dall’Amministrazione Provinciale di Treviso, dei quali uno deve appartenere agli agricoltori della Provincia di Treviso;
b) un membro nominato dal Comune di Treviso;
c) due membri nominati dalla Camera di Commercio e Industria, di cui uno agricoltore;
d) un membro nominato da Confagricoltura Treviso.
I poteri di rappresentanza attribuiti ai componenti degli organi sociali e le eventuali limitazioni devono risultare da apposita iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART. 6) – Possono essere nominati a membri del Consiglio coloro i quali abbiano i requisiti per l’eleggibilità a Consigliere Comunale.

ART. 7) – Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato.

ART. 8) – Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica cinque anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo; essi possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Coloro che nel corso del quinquennio surrogano cariche rimaste straordinariamente vacanti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell’incarico dei rispettivi predecessori.

ART. 9) – Il Consiglio si riunisce ogni bimestre, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando due Consiglieri ne facciano domanda scritta, indicando gli oggetti da trattare. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro otto giorni.
Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data stabilita mediante comunicazione scritta, da inviarsi per posta e/o fax e/o per posta elettronica o con altro mezzo che ne garantisca la ricezione, indicando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
Sono valide le sedute costituite senza formale convocazione, purché costituite in forma totalitaria. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alle discussioni degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Le riunioni del Consiglio tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

ART. 10) – Decadono dalla carica i Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute del Consiglio.

ART. 11) – Il Consiglio delibera sulle materie di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente e, in genere, su tutti gli oggetti che sono propri dell’Ente medesimo. Non sono delegabili le materie relative ai rapporti di lavoro ed in particolare quelle relative alle retribuzioni del personale, nonché quelle relative alla destinazione degli alloggi.

ART. 12) – Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’organizzazione dei servizi, nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria. In dipendenza di esigenze straordinarie o aventi carattere di precarietà, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario del Consiglio, potrà deliberare l’assunzione di personale a tempo determinato, fissandone, di volta in volta, le condizioni.

ART. 13) – Il Consiglio, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta un regolamento interno per il funzionamento degli organi e per l’esercizio delle funzioni e delle attività. In particolare nel regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione degli alloggi.

ART. 14) – Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti l’argomento viene presentato nella seduta successiva e in ipotesi di urgenza vi provvede il Presidente salvo ratifica consiliare entro sessanta giorni.

ART. 15) – Per gli atti di acquisto, vendita, permuta, accensione di mutui, concessione, cancellazione e riduzione di ipoteche, approvazione del preventivo e consuntivo annuale, come altresì delle retribuzioni del personale e del regolamento per l’esecuzione del presente statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 16) – Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario i quali compongono, con il Segretario Amministrativo con funzioni di consulente, l’Ufficio di presidenza.  

ART. 17) – Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell’Ente anche amministrativa;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio riunioni;
c) firma con il Segretario i verbali del Consiglio;
d) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali anche ad estranei all’Ente, conferisce mandati alle liti dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria;
e) cura l’andamento dell’Ente e procede alla spedizione degli affari firmando la corrispondenza;
f) verifica il buon funzionamento dell’Ente e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
g) adotta in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; questi devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica entro sessanta giorni.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento nella trattazione degli affari della Fondazione.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione:
a) cura la regolare tenuta del libro verbali del Consiglio;
b) sovrintende all’istruttoria di tutti gli affari di indole tecnica e amministrativa;
c) firma con il Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio;
d) firma con il Presidente gli stati di avanzamento dei lavori;
e) rilascia i documenti riguardanti l’attività e l’amministrazione dell’Ente e ne autentica le copie;
f) adempie a qualunque incarico che gli venga affidato dal Presidente.

ART. 18) – Per la sorveglianza sulle operazioni dell’Ente, per il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione, la verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, per la revisione dei conti consuntivi annuali viene designato un Revisore unico, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, nominato dalla Camera di Commercio e Industria.
Il Revisore dura in carica un triennio e potrà essere nominato per non più di due mandati consecutivi ed esercita le attribuzioni a lui conferite dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
La retribuzione del Revisore sarà determinata dal Consiglio e, comunque, non potrà oltrepassare il limite dei compensi spettanti ai componenti dei Collegi Sindacali delle Società per azioni.
Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

CAPO III
Patrimonio

ART. 19) – Il patrimonio iniziale dell’Ente è costituito con le somme conferite ai sensi dell’art. 1.
Esso era indicato da documenti allegati alle deliberazioni del consiglio di amministrazione del 23 giugno 1998 verbalizzata dal notaio Arrigo Manavello di Treviso, Rep. N. 97529 e in data 10 novembre 1999 verbalizzata dal medesimo notaio, rep. N. 104397.
Eventuali variazioni patrimoniali non comportano modifiche al presente Statuto.
La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con:
-  i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
-  eventuali erogazioni destinate all’attuazione degli scopi statutari;
-  entrate derivanti dalle attività connesse.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento delle risorse della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro, redditizio e conforme agli scopi statutari.

ART. 20) – È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale.
Rispettivamente, entro il mese di aprile ed entro il mese di novembre di ciascun anno, dovranno essere discussi ed approvati il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il bilancio di previsione è predisposto a cura dell’Ufficio della Presidenza e presentato al Consiglio di Amministrazione per l’esame e la deliberazione. Il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione saranno inviati agli enti designanti gli amministratori.

ART. 21) – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto.

ART. 22) – Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La destinazione dell’avanzo di gestione sarà stabilita alla chiusura di ogni esercizio con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV
Estinzione

ART. 23) – In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal D.Lgs. 460/1997. A decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, con l’iscrizione della Fondazione nel registro stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con le modalità previste dall’art. 9, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

CAPO V
Disposizioni finali

ART. 24) – Le norme relative alle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 continuano ad applicarsi fino al momento in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal D.Lgs. 117/2017, con l’iscrizione della Fondazione nel registro stesso.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal predetto Regolamento, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.

ART. 25) – Le modificazioni del presente Statuto devono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e debitamente approvate.

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